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il commento |
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Riforma elettorale, le conseguenze del referendum |
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Gianni Ferrara |
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il manifesto 21 dicembre 2007 Sabato, 15 dicembre su questo giornale, Gaetano Azzariti ha esposto molto lucidamente le ragioni a sostegno dell'inammissibilità dei quesiti referendari, confrontandone il contenuto con alcuni principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sua pur oscillante giurisprudenza in materia. Alla sua tesi mi permetto aggiungere qualche ulteriore argomento. Nella sentenza n. 32 del 1993, quella che rovesciando l'orientamento precedentemente consolidatosi ammise il referendum Segni-Barbera, la Corte affermò che, per potere essere considerati ammissibili, i quesiti dovevano essere omogenei, riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, chiari, univoci, e tali che all'omogeneità corrispondesse la parallela e lineare evidenza delle conseguenze abrogative. Dobbiamo quindi domandarci quali conseguenze abrogative deriverebbero dall'approvazione dei quesiti proposti. E la risposta è che le conseguenze non sarebbero né lineari, né evidenti, né univoche. Sarebbero infatti due e opposte. Una è quella delle coalizioni affastellate in due liste, strumentali e comunque provvisorie. I partiti che compongono le coalizioni fornirebbero i candidati a ciascuna delle due, ma resterebbero tali. Così come resterebbero esponenti dei singoli partiti i candidati per riprodurre, se eletti, la composizione partitica di ciascun listone. E tutti e due si verrebbero a porre come proiezioni dei singoli partiti nella rappresentanza parlamentare, che, a sua volta, si ristrutturerebbe in coalizioni che da elettorali diverrebbero parlamentari, o di maggioranza (e di governo) o di opposizione. Senza conseguenze né automatiche né tendenziali sul piano della ristrutturazione del sistema politico. L'altra conseguenza è meno probabile ma, come vedremo, non è affatto da escludere. È quella di permettere che una lista che raggiungesse lo 0,1 per cento di voti in più rispetto a ciascuna delle altre, possa ottenere quel premio abnorme che la renderebbe molto forte, molto solida e, addirittura, meno legittimata di quella stessa maggioranza che permise, con la legge Acerbo, l'instaurazione del regime fascista. Opposte conseguenze, quindi, il che già esclude che sussistano quelle condizioni di ammissibilità che la Corte delineò quando ammise, per la prima volta, che la materia elettorale potesse essere oggetto di referendum. Ma a questa constatazione va aggiunto che due dei quesiti in discussione incidono gravemente sulla tenuta complessiva dell'ordinamento. Da qualche mese è in atto in Italia una singolare ricomposizione del sistema politico. Singolare perché si realizza intorno e a opera di due leader. Sia Veltroni che Berlusconi si trovano a essere «fondatori» e «costituenti» di partiti. In verità, non di partiti in senso proprio si tratta, ma di formazioni a forte caratterizzazione personale, di partiti personali, di non-partiti. Si configurano infatti come aggregazioni clientelari di massa. I loro leader li presentano come aventi «vocazione» maggioritaria. Il che, nel linguaggio di tali leader, significa che essi mirano a un sostanziale duopolio, volto a escludere o, almeno, a emarginare gli altri partiti dei rispettivi schieramenti e, insieme, a includere nelle formazioni parlamentari da eleggere un personale di assoluta fedeltà. Per realizzare questo progetto, per istituzionalizzarlo, non può esserci uno strumento più adeguato che quello di due listoni composti a esclusivo gradimento, a indiscutibile scelta, a indefettibile obbedienza di ciascuno dei due leader. E è impressionante la perfetta coincidenza tra i due partiti in formazione, le ambizioni dei due leader e il sistema elettorale di risulta dall'esito di un referendum elettorale che rispondesse positivamente ai due quesiti principali. Ora, ben sappiamo che la Corte ha più volte affermato che il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti non ne implica una declaratoria di costituzionalità. Ma lo stravolgimento della rappresentanza politica, cioè del fondamento e della qualificazione della democrazia, la negazione dell'enunciato dell'articolo 49 della Costituzione quanto a configurazione del partito politico e, soprattutto, quanto a diritto dei cittadini a concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale, quindi l'eversione dell'ordinamento costituzionale, tentata per via referendaria - perché di questo si tratta - potrebbe benissimo indurre la Corte a negare l'ammissibilità dei due referendum sull'attribuzione del premio di maggioranza. Lo dovrebbe.
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